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FOGLIO ROSA  PER LA PATENTE
FOGLIO ROSA PER LA PATENTE "B" A 17 ANNI !!!!!!!
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 23 D [...]
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Carta di Qualificazione del Conducente

                                      MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                                         DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
                                                 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
                                                Direzione generale per la motorizzazione
                                                                           Divisione 5

 

Prot. n. 85349/08.03
                                                                                                                                                                 Roma, 22 ottobre 2010
OGGETTO: Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - Carta di
                     qualificazione del conducente (C.Q.C.).

Le modifiche normative e amministrative intervenute, nonché le numerose richieste di chiarimenti
pervenuti dagli uffici della motorizzazione, hanno evidenziato la necessità della redazione di un documento
riepilogativo della materia di cui all’oggetto.
La presente circolare, pertanto, ripropone ed integra in unico testo tutte le disposizioni emanate
sull’argomento.
                                                                       * * * * *
PREMESSE
A) IL DIRITTO COMUNITARIO
La direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, subordina - a far
data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e 9 settembre 2009 per il trasporto di cose, in ambito
comunitario e nei paesi aderenti allo Spazio SEE, al conseguimento di una qualificazione iniziale e di una
formazione periodica ogni 5 anni.
A.1) AMBITO DI APPLICAZIONE: la direttiva si applica all’attività di guida (cfr. art. 1 dir.) di:
- cittadini di uno Stato membro;
- cittadini di un paese terzo dipendenti da un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la
stessa;
definiti "conducenti", che effettuano trasporti su strada all’interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i
quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1+E, C, C+E, D1; D1+E, D o D+E.
Dunque ai soggetti summenzionati è richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il
trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare sulla base di
diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto
nell’ambito dei Paesi dell’UE o dello SEE.
Per il conseguimento della qualificazione iniziale, la citata direttiva lascia agli Stati membri la scelta tra due
opzioni:
- conseguimento attraverso la frequenza di un corso di formazione iniziale, ordinario o accelerato, al
termine del quale deve essere sostenuto un esame (opzione esercitata dallo Stato italiano);
- accesso diretto all’esame.
L’articolo 9 prescrive che i conducenti cittadini di Stati membri possono acquisire la qualificazione iniziale
nello Stato membro di residenza quale definita all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85, ovvero la
residenza normale.
I conducenti cittadini di uno paese terzo acquisiscono tale formazione nello Stato membro nel quale è
stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di lavoro.
A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l’art. 4 della medesima direttiva prevede che la formazione iniziale possa
essere comprovata (e dunque possa esserne ritenuto assolto il relativo obbligo) dal possesso di:
- patente di guida di categoria D1, D1+E, D, D+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2008, per il
trasporto professionale di persone;
- patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2009, per il
trasporto professionale di cose;
- attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002, per il trasporto professionale di cose.
Pertanto, qualora un soggetto sia già titolare di una delle predette abilitazioni, nel rispetto delle date
suddette, può continuare ad esercitare l’attività professionale di autotrasporto di persone e/o di cose
senza dover frequentare alcun corso di formazione iniziale, né sostenere alcun esame, e senza
espletare alcuna ulteriore formalità (se non - se del caso - la valutazione di equipollenza della patente
extracomunitaria posseduta), fino al momento in cui diventi necessario frequentare un corso di
formazione periodica.
A.2) CAP COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE INIZIALE E LA FORMAZIONE PERIODICA E
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CAP: L’art. 6 della direttiva richiede che gli Stati membri
rilascino, a seguito dell’esame, un CAP comprovante la qualificazione iniziale conseguita, che attesti
se la stessa è derivata da un corso di formazione ordinario o accelerato.
L’art. 8 prevede altresì che gli stessi Stati membri rilascino, al termine della formazione periodica, un
CAP comprovante la medesima. Tale formazione deve essere seguita e comprovata con riferimento
tanto ai conducenti che abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale, quanto a quelli che
abbiano potuto far valere diritti acquisiti, ai sensi del summenzionato art. 4.
Il summenzionato art. 9 prevede che i corsi di formazione periodica siano frequentati nello Stato
membro di residenza ovvero in quello nel quale si espleta l’attività lavorativa.
Infine, l’art. 10 prevede che sulla base del CAP attestante la formazione iniziale o la qualificazione
periodica, gli Stati membri comprovino l’acquisizione della stessa attraverso l’apposizione del cod.
comunitario 95:
- sulla patente di guida posseduta (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
- sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC), conforme all’allegato II della direttiva
stessa.
La qualificazione iniziale e la formazione periodica, limitatamente al trasporto di cose, può infine essere
comprovata dal possesso dell’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002.
B) IL DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2005, N. 286 E SUCC. MOD. E INT.
La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
La legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale è stata conferita la delega a tale recepimento, prevede in
particolare all’art. 2, co. 1, lett. d), l’"introduzione di una normativa di coordinamento" fra i principi della
direttiva 2003/59/CE ed il sistema della patente a punti.
Poiché la direttiva considera i soggetti ai quali la stessa è riferita quali "conducenti" esercenti un’attività
professionale di trasporto di persone o di cose, si ritiene che il riferimento alla "cittadinanza" (in essa posto)
sia da intendersi come assorbito dal dato dell’esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto il profilo
dell’applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali in esame si ritiene doversi fare riferimento
alla patente posseduta, distinguendo se la stessa italiana, rilasciata da altro Stato comunitaria o da
paese terzo. Tale considerazione ha ancor più rilievo anche alla luce dei profili inerenti l’eventuale
applicazione della disciplina di cui all’art. 126-bis Cds .
B.1) TITOLARI DI PATENTE ITALIANA: Nell’ordinamento interno, la CQC - configurata come titolo
professionale per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e/o cose - si lega
imprescindibilmente all’attribuzione di venti punti, distinti ed ulteriori rispetto a quelli propri attribuiti
sulla patente di guida posseduta dal conducente e presupposto indispensabile della stessa CQC.
Pertanto - nonostante non fosse adempimento previsto dalla direttiva se non successivamente alla
prima formazione periodica (cfr. A.2) - il legislatore italiano ha ritenuto necessario che i conducenti
autotrasportatori professionali di persone e/o di cose, titolari di patente italiana conseguita entro le
date predette (cfr. A.1), si dotassero di CQC, attraverso una procedura di rilascio sulla base di una
mera esibizione documentale della patente posseduta.
Evidentemente, ai fini del rilascio della CQC per il trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D
o D+E, deve essere esibito anche il certificato di abilitazione professionale di tipo KD (di seguito CAP
di tipo KD), che in Italia, fino alla data del 9 settembre 2008 era l’abilitazione richiesta per l’esercizio
del trasporto professionale di persone (art. 17, co. 1, lett. a) d.lg. n. 285/2006).
B.2) TITOLARI DI PATENTE EXTRACOMUNITARIA: Analogo obbligo di acquisizione della CQC è stato
imposto anche agli autotrasportatori professionali, titolari di patente extracomunitaria conseguita prima
delle suddette date e riconosciuta equivalente ai titoli richiesti in Italia (anche con riferimento al KD),
dipendenti in qualità di conducente professionale da un’impresa avente sede in Italia.
Tale obbligo, in questi casi, è finalizzato esclusivamente alla certezza del diritto su strada in sede di
controllo da parte degli agenti accertatori, poiché la CQC attesta la qualificazione professionale utile
all’esercizio dell’attività di che trattasi. È infatti del tutto evidente alle CQC rilasciate in Italia può
applicarsi la disciplina del 126-bis solo se le stesse sono correlate ad una patente di guida italiana.
Si evidenzia come, giusta il dettato dell’articolo 1 della direttiva 2003/59/CE, nonché in
un’interpretazione logico-sistematica della materia, la disciplina della CQC sia da ritenersi
applicabile anche nel caso il cui il conducente sia dipendente di un’impresa esercente attività
diversa da quella di autotrasporto di persone o cose, purché assunto con la qualità di autista.
C) TITOLARI DI PATENTE COMUNITARIA
Il decreto legislativo n. 286/2005 correttamente nulla dice in merito ai conducenti titolari di patente
rilasciata da altro Stato membro, né in sede acquisizione di una formazione iniziale, né di esonero dalla
stessa sulla base del riconoscimento di diritti acquisiti.
Ed invero sotto tale profilo non vi era alcun margine, per il legislatore nazionale, per disciplinare
quanto già affermato in direttiva sul punto.
Pertanto possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti titolari di
patente rilasciata da altro Stato comunitario:
a) di categoria D1, D1+E, D o D+E, conseguita entro la data del 9 settembre 2008, per il trasporto di
persone;
b) categoria C1, C1+E, C o C+E, conseguita entro la data alla data del 9 settembre 2009;
Possono altresì esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali
altro Stato comunitario abbia comprovato l’assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o
formazione periodica.
Conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la CQC italiana ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
Peraltro gli stessi conducenti (già in possesso di una qualificazione comunque acquisita) - qualora
interessati a godere del beneficio dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 126-bis del codice della
strada nell’esercizio di attività di professionale - devono richiedere una CQC italiana, e pertanto
necessariamente, procedere al riconoscimento ovvero alla conversione della patente posseduta in patente di
guida italiana.
Si precisa che, ai fini del rilascio di una CQC per il trasporto di persone, non è in alcun caso da
richiedersi il possesso di una ulteriore certificazione professionale equipollente al KD.
Infine, e con particolare riferimento a patenti rumene di categoria C non comprensive dell’abilitazione
alla guida di veicoli di categoria B, rilasciate in vigenza di vecchie normative in vigore precedentemente
all’entrata della Romania nell’Unione Europea - si precisa come, a seguito dell’ingresso della Romania
nell’Unione Europea, ai fini dell’equipollenza fra le suddette patenti rumene e quelle italiane, le stesse
equivalgono ad una patente di categoria C, giusta quanto disposto dalla Decisione della Commissione del 25
agosto 2008, relativa all’equipollenza fra le categorie di patenti di guida (2008/766/CE), pubblicata sulla GU
dell’Unione Europea del 10 ottobre 2008.
D) I DECRETI APPLICATIVI:
In attuazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 286/2005 e succ. mod., sono stati emanati:
• il D.M. 7 febbraio 2007, in materia di "Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei
corsi e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente". Tale D.M. è
stato poi abrogato dal D.M. 16 ottobre 2009, recante "Disposizioni applicative in materia di formazione
accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni
del decreto 7 febbraio 2007";
• il D.D. 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di Gestione dei punti della carta di qualificazione
del conducente, abrogato dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio
sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB,
derivante dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del Codice della strada", di seguito denominato
"D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB";
• il D.D. 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di "Rilascio della carta di qualificazione del
conducente", come modificato dal DD 20 marzo 2008, dal D.D. 26 aprile 2010 e da ultimo dal Decreto del
Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre 2010,
recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente".
Tutto ciò premesso, si dispone quanto nella presente circolare e nei relativi allegati, che ne fanno parte
integrante. Con riferimento a questi ultimi, essi in parte ripropongono quelli già adottati con i provvedimenti
summenzionati, in parte li integrano: si raccomanda pertanto l’adozione di tali ultimi modelli, ai fini di
un’omogeneità sul territorio.
Qualora comunque dovessero essere presentati modelli conformi a quelli di cui ai decreti applicativi, si
raccomanda agli uffici di procedere, ove necessario, ad un’integrazione di istruttoria ai fini della completa
acquisizione delle informazioni utili.

                                                                              * * * * *

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina della CQC si applica ai conducenti che effettuano autotrasporto professionale di persone o di
cose in ambito UE o nello Spazio Economico Europeo.
2. CONDUCENTI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI POSSEDERE LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE.
Ai sensi dell’art. 16 del D.L.vo 286/2005, sono esentati dal campo di applicazione della carta di
qualificazione del conducente, e dunque dall’obbligo di possedere la CQC, i conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del
mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e
dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di
abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria
attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso
proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto
alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del
veicolo è effettuata con carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di
scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto
proprio o per conto di terzi.
3. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER DOCUMENTAZIONE.
A tutela della salvaguardia dei diritti acquisiti, l’art. 17 del D.L.vo 286/2005 individua talune categorie di
conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, ovvero in esenzione dall’obbligo di
frequentare corsi di qualificazione iniziale e di sostenere l’esame.
Sul punto è intervenuto da ultimo il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della
carta di qualificazione del conducente", disponendo che ottengono la CQC in esenzione dalla qualificazione
iniziale e dal relativo esame:
i titolari di patenti di guida rilasciata in Italia:
- di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008;
- di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009.
I conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patenti
di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo,
equivalente:
- alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al
CAP di tipo KD, eventualmente integrate da idonea certificazione professionale, conseguite entro la data
del 9 settembre 2008 (cfr. paragrafo 3.1).
- alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009 (cfr. paragrafo
3.1)
In tutti i casi su esposti, l’ultimo termine utile per richiedere il rilascio della CQC per documentazione è
la data del (cfr. D.D. 26 aprile 2010):
• 9 settembre 2013, se la CQC richiesta abilita al trasporto di persone;
• 9 settembre 2014, se la CQC richiesta abilita al trasporto di cose.
La CQC non può essere rilasciata qualora sia esibita una patente con validità scaduta (cfr. art. 22, co.
5, D.lgv. n. 286/2005).
3.1 PROCEDURE VALUTAZIONE EQUIPOLLENZA DEI DOCUMENTI RILASCIATI DA STATI
EXTRACOMUNITARI
Gli Uffici della Motorizzazione che ricevono richiesta di rilascio di CQC per il trasporto di cose e/o
persone effettuano direttamente la valutazione dell’equipollenza; a tal fine, la normale documentazione
necessaria per dare definizione alla richiesta per il rilascio della CQC, dovrà essere integrata da
un’attestazione che consenta la verifica di detta equipollenza, redatta secondo le modalità di seguito
indicate, per singole fattispecie.
Si individuano quattro casistiche principali per le equipollenze:
1 alle patenti di categoria C o CE delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali non sono
vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di CQC
per il trasporto di cose.
In tal caso, l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre
con la patente di guida extracomunitaria presentata per il rilascio della CQC cose. L’Ufficio della
motorizzazione dovrà accertare l’equipollenza con la categoria C o CE italiana e quindi comunitaria.
2 alle patenti di categoria D o DE ed al CAP di tipo KD delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari con i
quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida nel caso di
richiesta di CQC per il trasporto di persone.
In tal caso, l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a
condurre con la patente di guida extracomunitaria presentata per il rilascio della CQC persone.
L’Ufficio della motorizzazione dovrà accertare l’equipollenza con la categoria D o DE italiana e quindi
comunitaria. Inoltre detta attestazione dovrà specificare anche i tipi di veicoli che il conducente è
abilitato a condurre per il trasporto professionale di persone con la patente extracomunitaria e/o con
l’eventuale ulteriore titolo abilitativo professionale, ove previsto dalla normativa dello Stato di rilascio della
patente extracomunitaria. L’Ufficio dovrà verificare che tale titolo professionale (ovvero la sola patente) sia
analogo al CAP di tipo KD che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla conduzione di "autobus,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per il trasporto di scolari" .
3 alle patenti di categoria C o C+E delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali sono vigenti
accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di CQC per il
trasporto di cose.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le "tabelle di equipollenza" in genere allegate
all’accordo vigente. Qualora l’equipollenza alle categorie C o C+E non sia rilevabile dalle suddette tabelle,
l’Ufficio procederà come al precedente punto 1.
4 alle patenti di categoria D o D+E ed al CAP di tipo KD delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con
i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di
richiesta di CQC per il trasporto di persone.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le "tabelle di equipollenza" in genere allegate
all’accordo vigente. Dove dalle predette tabelle sia già rilevabile l’equipollenza relativa alla categoria D o
DE della patente di guida extracomunitaria, l’attestazione integrativa dovrà specificare i tipi di veicoli che il
conducente è abilitato a condurre per il trasporto professionale di persone con la patente
extracomunitaria e/o con l’eventuale ulteriore titolo abilitativo professionale, ove previsto dalla normativa
dello Stato di rilascio della patente extracomunitaria. L’Ufficio dovrà verificare che tale titolo professionale
(ovvero la sola patente) sia analogo al CAP di tipo KD che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla
conduzione di "autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di
linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari" .Qualora l’equipollenza alle categorie D o
D+E non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l’ufficio procederà come al precedente punto 2.
Nei quattro casi sopra citati l’attestazione integrativa, relativa alla patente extracomunitaria e
all’eventuale titolo professionale, dovrà essere prodotta dall’interessato e può essere rilasciata:
- dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di
guida esteri presentati al fine del rilascio della CQC:
in tal caso si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 - comma 4 - del DPR 445/2000, le firme apposte dai
funzionari delle Rappresentanze Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti presentati
dagli utenti devono essere legalizzate a cura delle Prefettura secondo le procedure normalmente in uso,
salvo nei casi di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad esempio Convenzione di Londra del
07 giugno 1968)
- dalle Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il
documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC;
- direttamente dall’autorità estera competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida presentati
al fine del rilascio della CQC:
In quest’ultimo caso, però, essendo in presenza di un atto formato all’estero da autorità estera e da valere
in Italia, ai sensi dell’art. 33 - comma 2 - del DPR 445/2000, la firma apposta su detta certificazione deve
essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presente sul territorio dello Stato
estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC, ciò a
cura dell’utente.
Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto in italiano sarà necessaria una
traduzione ufficiale dello stesso.
3.2 DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
La richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere redatta sul modello TT746C cui
sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
- una fotocopia della patente di guida italiana o estera e del CAP di tipo KD o del titolo equipollente;
- documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei documenti rilasciati da Stati esteri. (cfr.
paragrafo 3.1)
I conducenti titolari di patente extracomunitaria, dipendenti con qualifica di autista da un’impresa
avente sede in Italia, devono produrre altresì l’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con tale
impresa, redatta dal legale rappresentante della stessa in conformità all’ allegato 4 della presente circolare.
Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio può essere presentata all’Ufficio
Motorizzazione civile dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3.3 PROCEDURE RILASCIO
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di cose, deve essere ritirato, se posseduto dal
conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D ed il CAP di tipo KD che ha richiesto
la CQC "per documentazione" solo per il trasporto di cose, potrà successivamente richiedere anche il rilascio
della CQC per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso di
qualificazione iniziale e sostenere l’esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all’Ufficio
entro le date indicate dal D.D. 26 aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le
abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente CQC.
Poiché il CAP di tipo KD è valido anche, ai sensi dell’art. 310, comma 2, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada, per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il
conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio della CQC per
"documentazione", presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB.
All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della CQC,
dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono
allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB;
- una fotocopia della patente di guida
È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di
autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo
di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il rilascio
della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD).
Alla data di rinnovo di validità della patente di categoria D posseduta, i conducenti che svolgono
attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente titolari anche di CAP di tipo KD che non intendano
conseguire anche la CQC per il trasporto di persone, devono richiedere la sostituzione del proprio CAP di
tipo KD in un CAP di tipo KB: la data di scadenza di validità di quest’ultimo sarà la stessa della patente della
categoria D posseduta dal richiedente.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone a fronte di un titolo professionale
equipollente al CAP di tipo KD, rilasciato da Stato extracomunitario, tale documento non deve essere
ritirato. È comunque opportuno che l’Ufficio della motorizzazione ne trattenga agli atti copia e informi
l’autorità estera che lo ha emesso dell’avvenuto rilascio della C.Q.C italiana per trasporto persone.
Le CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di
sostenere il relativo esame, scadono comunque alla data del 9/09/2013 se per trasporto persone, del
9/09/2014 se per trasporto cose. Anche la validità da attribuire alla CQC rilasciata a titolare di patente
extracomunitaria (convertibile o non convertibile) deve essere definita con i suddetti criteri.
Non può in nessun caso essere accolta la richiesta di rilascio della CQC per documentazione
su esibizione di una patente rilasciata da uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca
conversione delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare abbia acquisito la residenza in Italia da
oltre un anno.
3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA CQC PER DOCUMENTAZIONE A
SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRACOMUNITARIO
Il titolare di patente extracomunitaria, qualora abbia tempestivamente conseguito la CQC per
documentazione, trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, non può più esercitare
attività di autotrasporto professionale in quanto la patente posseduta non è più idonea ad abilitarlo alla guida
su territorio italiano ai sensi dell’art. 135, co. 1, del codice della strada.
In tal caso si procede come segue:
a) titolare di patente extracomunitaria, rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di
reciproca conversione delle patenti di guida: ai sensi dell’articolo 22, comma 7-bis, del decreto
legislativo n. 286/2005 e successive modificazioni (come introdotto dall’articolo 51, co. 1, lett. c) della
legge n. 120/2010), allo stesso è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria
equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di
cui all’art. 116, co. 6, del codice della strada. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza già
effettuato in sede di rilascio della CQC secondo i criteri indicati sub paragrafo 3.1. All’atto del rilascio
della nuova patente, è altresì rilasciato duplicato della CQC con una data di scadenza corrispondente a
quella della CQC precedentemente posseduta.
b) titolare di patente extracomunitaria in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un
rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: lo stesso può convertire la patente estera
posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana e conseguire un duplicato della CQC
avente data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta. Il duplicato
della CQC deve essere rilasciato anche qualora sulla patente italiana ottenuta per conversione debba
essere disposto il provvedimento di revisione.
c) titolare di patente extracomunitaria scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un
rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: ai sensi dell’articolo 22, comma 7-bis, del
decreto legislativo n. 286/2005 e successive modificazioni (come introdotto dall’articolo 51, co. 1, lett. c)
della legge n. 120/2010), allo stesso è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria
equivalente a quella estera in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all’art.
116, co. 6, del codice della strada. All’atto del rilascio della nuova patente, è altresì rilasciato duplicato
della CQC con una data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la CQC precedentemente posseduta sia scaduta, il duplicato
della stessa non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed
eventualmente sostenuto l’esame, ai sensi dell’articolo 13, co. 10, del DM 16 ottobre 2009 (cfr. paragrafo 7).
3.5 PATENTI EXTRACOMUNITARIE CONVERTIBILI IN ITALIA MA CON I RELATIVI ACCORDI IN FASE
DI AGGIORNAMENTO.
Nel caso di richiesta di CQC, da parte di titolari di patenti extracomunitarie redatte su modelli diversi da
quelli previsti negli Accordi in vigore e quindi non convertibili in Italia fino alla definizione dell’aggiornamento
dell’Accordo di reciprocità in vigore, potrà essere rilasciata una CQC con riferimento alla patente
extracomunitaria, ove ovviamente ve ne siano tutti i presupposti e nel caso in cui il richiedente non sia
residente in Italia da oltre un anno.
Quando la patente extracomunitaria potrà essere convertita e quindi, su richiesta dell’interessato,
potrà essere rilasciata una patente italiana, si procede secondo le istruzioni di cui al paragrafo 3.4, lettera b).
4. CONVERSIONE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del 22 ottobre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del
conducente", che ha modificato il D.D. 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della CQC, ha soppresso il
comma 1 dell’art. 6 di quest’ultimo, che disciplinava l’ipotesi di conversione di una CQC rilasciata da altro
Stato membro in CQC italiana.
Invero, posto l’obbligo del reciproco riconoscimento della qualificazione comprovata da altri Stati
membri - che giustifica anche il fatto che la direttiva non ha affatto disciplinato le conversioni di tali
documenti - non vi è alcuna ragione giuridicamente rilevante a procedere alla conversione di un titolo
comunitario che espleta gli effetti che gli sono propri senza alcuna necessità di conversione in titolo
nazionale (ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 126-bis (cfr. punto C) delle premesse).
5. DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Si procede a rilascio di duplicato di una CQC rilasciata in Italia nelle tre seguenti ipotesi:
1) Oltre che nelle ipotesi di rinnovo di validità allo scadere del quinquennio (cfr. par. 7), il duplicato di una
CQC può essere emesso, per:
a) deterioramento,
b) distruzione, sottrazione o smarrimento.
Nei casi sub a) la richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
Nel caso sub b) la richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
2) Variazione del numero della patente presupposta: come è noto la CQC riporta il numero della patente di
guida presupposta. Pertanto si procede al duplicato della CQC ogni volta che varia il numero della
patente (ad es. duplicato o estensione della stessa).
Conseguentemente, qualora sia da procedersi al duplicato sia della CQC che della patente presupposta,
non è emesso il duplicato della CQC se non successivamente all’emissione del duplicato della patente.
A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa,
hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione
delle CQC in parola.
La richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C,
allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
3) Si procede infine a rilascio di un duplicato di CQC anche nei casi particolari esposti al paragrafo 3.4,
lettere a), b) e c).
Si procede secondo le modalità indicate sub n. 2.
6. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER QUALIFICAZIONE
INIZIALE.
La C.Q.C. è rilasciata dagli U.M.C. a seguito di superamento di esame di idoneità e previa frequenza
di un corso di qualificazione iniziale.
Ovviamente tali CQC, ancorché emesse in Italia, se rilasciate in favore di conducenti titolari di patente
non italiana, non godono del regime di cui all’articolo 126-bis del codice della strada che ha il suo
presupposto, appunto, in una patente italiana.
I corsi di qualificazione iniziale possono essere frequentati in Italia da conducenti:
• residenti, anagraficamente o per residenza normale, in Italia;
• non residente, né anagraficamente né per residenza normale in Italia, ma dipendenti con qualifica di
autista da una impresa avente sede in Italia.
Per conseguire la CQC il richiedente, in possesso della patente di categoria corrispondente alla
tipologia di trasporto per la quale intende conseguire la CQC stessa, deve aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a t.
7,5 per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di
formazione iniziale ordinaria (280 ore);
b) 18 anni: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva fino a t. 7,5 per cui è
richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione
iniziale accelerato (140 ore);
c) 21 anni: per guidare, senza limitazione alcuna, veicoli adibiti al trasporto di cose per cui è richiesta la
patente di guida delle categorie C o C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale
accelerato (140 ore);
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle
categorie D o D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale ordinaria (280 ore);
e) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle
categorie D o D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al
trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale
accelerato (140 ore);
f) 23 anni: per guidare, senza limitazione alcuna, veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta
la patente di guida delle categorie D o D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale
accelerato (140 ore).
La richiesta di ammissione all’esame deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
• attestazione di versamento su conto corrente 9001 della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per
conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
• attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di cui al punti 3 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda);
• attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di cui al punti 4 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla carta di qualificazione);
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
• attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale.
6.1 REQUISITI PER ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
6.1.1 Soggetti
I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:
• autoscuole e centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole: tali soggetti devono
essere abilitati a svolgere corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutti i tipi di patenti di guida;
• enti che abbiano maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di
esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
1. associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l’albo nazionale
degli autotrasportatori;
2. associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro
di settore;
3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1. e 2.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica
devono presentare richiesta di nulla osta alla Direzione Generale Territoriale competente, redatta in
conformità all’allegato 1 della presente circolare.
La nuova disciplina ha previsto che le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un
centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica
al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione
del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, di
istruttori e veicoli per l’espletamento della parte pratica del corso. L’autoscuola è responsabile dello
svolgimento dell’intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione
automobilistica e rilascia l’attestato di frequenza.
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti
al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di
istruzione automobilistica. Qualora per l’espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro
di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi
al centro di istruzione automobilistica medesimo.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale gli Enti devono presentare richiesta di autorizzazione alla
Direzione Generale della Motorizzazione, redatta in conformità all’allegato 2 della presente circolare.
Gli enti di formazione possono svolgere corsi di formazione iniziale sia limitatamente al solo trasporto
di cose che al solo trasporto di persone. L’autorizzazione per i corsi di formazione iniziale può essere
rilasciata per lo svolgimento del corso completo (parte teorica e parte pratica), ovvero limitatamente allo
svolgimento della parte teorica del programma.
Qualora l’autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della
parte teorica del programma di formazione, la comunicazione di avvio del corso è effettuata dall’ente stesso
e reca altresì l’indicazione dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo
svolgimento della parte pratica dello stesso programma. In tal caso l’ente che svolge la parte teorica e
l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolgono la parte pratica, sono individualmente
responsabili per la parte del corso espletato.
Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede comunicata all’atto della richiesta di nulla osta o di
autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso; quelle pratiche presso i luoghi indicati nella
comunicazione di avvio del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi
rispettivamente agli allegati 5 e 6 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni presso la sede
comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione. Tali registri sono numerati, hanno pagine
numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’UMC competente.
Peraltro, nel caso di nulla osta rilasciato ad un centro di istruzione automobilistica, costituito da un
consorzio di autoscuole - ovvero ad una autoscuola consorziata che abbia conferito al centro di istruzione
automobilistica lo svolgimento della parte pratica di programma - si ha una doppia registrazione: infatti, gli
allievi, dapprima iscritti nel registro dell’autoscuola, di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317, sono poi iscritti in
quello del centro di istruzione automobilistica al quale sono stati conferiti, sul quale verrà annotato il codice
dell’autoscuola o l’ente di provenienza.
6.1.1.1 Obblighi dei soggetti in materia di tenuta dei registri
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a quelle
specialistiche, ed in sezioni relative a lezioni teoriche ovvero a lezioni pratiche.
Tuttavia, al fine di agevolare la corretta tenuta dei registri, nonché le attività ispettive poste in essere
dall’Amministrazione, è possibile che un registro di frequenza di un dato corso possa articolarsi in due distinti
volumi, relativi l’uno alla parte teorica, l’altro alla parte pratica del corso e contraddistinti rispettivamente dalla
lettera T (teorica) e P (pratica). Pertanto i due volumi del registro di frequenza, e le rispettive pagine,
recheranno la medesima numerazione integrata dalle suddette lettere.
Il registro delle frequenze, volume P, in ogni caso di lezioni di guida (anche su aree private), nonché
nel caso di svolgimento di lezioni pratiche svolte fuori dalla sede del soggetto titolare dell’autorizzazione o
del nulla osta (ivi compreso il caso che la parte pratica del programma di cui trattasi, sia stata conferita da
autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad
autoscuola o a centro di istruzione automobilistica) è integrato dal libretto di attestazione delle esercitazioni
pratiche.
Invero, l’art. 9 del DM 16 ottobre 2009 prevede, tra l’altro, che le esercitazioni pratiche, ivi comprese
quelle su aree private, hanno inizio e termine nel luogo indicato nella comunicazione di avvio del corso.
Peraltro, lo stesso articolo prevede che il registro di frequenza sia tenuto presso la sede dell’ente erogatore
del corso e che su tale registro deve essere apposta la firma dell’allievo sia in entrata, entro e non oltre 15
minuti dall’inizio della lezione, che in uscita.
Tutto ciò premesso, al fine di rendere agevole l’espletamento delle lezioni di che trattasi, senza
imporre previamente la necessità per l’allievo di recarsi presso la sede del soggetto erogatore del corso ed
apporre la firma, in alternativa a tale procedimento di rilevazione della presenza, si dispone quanto
segue.
Prima dell’inizio delle esercitazioni giornaliere di guida (anche su aree private), ovvero prima dell’inizio
di lezioni giornaliere pratiche collettive svolte fuori dalla sede del soggetto titolare
dell’autorizzazione o del nulla osta (ivi compreso il caso che la parte pratica del programma di cui
trattasi, sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero
demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica) - di seguito
definite "fuori sede", il responsabile del corso, ovvero il docente incaricato della lezione di esercitazione
pratica, provvede a compilare un foglio - matrice e figlia - del libretto di attestazione delle guide ed
esercitazioni pratiche collettive "fuori sede", di cui all’allegato 7 della presente circolare.
Qualora la durata delle esercitazioni giornaliere di guida ovvero delle lezioni giornaliere cd. "fuori sede"
sia superiore a due ore, dovrà essere compilato un foglio per ogni blocco di due ore, in modo da consentire
la rilevazione delle presenze dell’allievo/degli allievi, secondo le modalità di seguito previsto per le lezioni
teoriche (cfr. par. 6.3).
Su tali fogli è annotato, tra l’altro:
- se si tratta di lezione di guida (individuale): solo sul fronte il nome del docente e quello dell’allievo
partecipante alla lezione, la data e l’argomento della stessa, la data di comunicazione dell’avvio del corso
ed il numero di targa del veicolo;
- se trattasi di esercitazione pratica "fuori sede" nel senso su specificato (collettiva): sul fronte il
nome del docente, la data e l’argomento della lezione, la data di comunicazione dell’avvio del corso,
nonché sul retro i nominativi degli allievi partecipanti alla lezione. Non è ovviamente da compilarsi la
parte relativa alla targa dei veicoli.
La compilazione nel modo suddetto è fatta con riferimento alle lezioni giornaliere, e non può essere
effettuata prima delle ore 18 del giorno precedente.
Il docente che svolgerà le esercitazioni di guida ovvero quelle pratiche collettive "fuori sede", preleva le
ricevute debitamente compilate: a ciò può provvedere dal momento in cui i fogli siano stati compilati e
comunque prima di dare avvio alle lezioni di guida individuali giornaliere, o di ciascuna di queste, ovvero
prima di dare avvio alle esercitazioni pratiche "fuori sede".
Al momento di inizio di ciascuna singola lezione di guida, ovvero delle esercitazioni pratiche giornaliere
"fuori sede" (ovvero di ciascun blocco di due ore) il docente appone sulla ricevuta, la propria firma nella
casella apposita ed acquisisce la firma dell’allievo partecipante alla lezione di guida, ovvero degli allievi
partecipanti all’esercitazione pratica.
L’eventuale assenza va annotata entro 15 minuti dall’inizio della lezione.
L’allievo che ha partecipato all’esercitazione di guida, ovvero gli allievi che hanno partecipato alle
esercitazioni pratiche cumulative "fuori sede", appongono la firma in uscita, secondo le modalità su illustrate.
L’assenza sarà altresì annotata e motivata, nello spazio destinato alla firma in uscita, in ogni caso in cui un
allievo si assenti prima del termine delle esercitazioni in parola.
Al termine delle lezioni di guida giornaliere, ovvero delle esercitazioni pratiche giornaliere "fuori sede" -
e comunque entro il giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse ed entro l’orario di inizio di
eventuali ulteriori lezioni - il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle
esercitazioni pratiche collettive fuori sede, come compilate, nella sede del soggetto titolare
dell’autorizzazione o del nulla osta all’espletamento del corso di che trattasi.
Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenza, volume P, i
numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive
fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi "fuori sede".
I libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con
pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile
prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno 5 anni.
6.1.2 Docenti
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, come
docenti, delle seguenti figure professionali:
1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni;
2. istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia
svolto attività, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni. Nel caso in cui l’ente sia stato autorizzato
esclusivamente all’effettuazione della parte teorica non è richiesta la figura professionale dell’istruttore di
guida;
3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia
svolto, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione
connessi all’attività di autotrasporto.
Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, si è chiarito che la dizione "specialista" è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia
conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla dichiarazione
di "esperto in" che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte della disposizione in
parola.
Con riferimento, infine, ad eventuali equipollenze delle specializzazioni richieste con altre, si è in attesa di
riscontro a puntuale quesito posto al Ministero della Salute, al quale questo Ufficio è stato indirizzato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
4. esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi tali i soggetti che possiedono
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato non meno di tre anni di esperienza di organizzazione aziendale, negli ultimi cinque anni in
un’impresa di autotrasporto;
b) aver pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto;
c) aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola, con i requisiti di esperienza di cui al
punto 1), nonché l’a

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