News
FOGLIO ROSA  PER LA PATENTE
FOGLIO ROSA PER LA PATENTE "B" A 17 ANNI !!!!!!!
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 23 D [...]
leggi tutto
Patenti
Cat. e documenti Patente A Patente B Cqc Lezioni di teoria Lezioni di guida Rinnovo Corsi recupero punti Patentino ciclomotore Revisioni Duplicato Conversione Patente internazionale di guida
GALILEO QUIZ CASA
Il software che ti permette di esercitarti sui quiz ministeriali direttamente da casa.
vai al sito
Patente B

La patente di categoria "B" si può conseguire a 18 anni e permette di condurre tra l'altro autovetture, autovecoli fino a 3,5 t. e solo in Italia motocicli fino a 125 di cilindrata e potenza non superiore a 11 Kw.

A chi ha fatto domanda per sostenere  gli esami  l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ( "Foglio Rosa") viene rilasciata solo dopo il superamento della prova di teoria che deve avvenire  entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Al superamento della prova di teoria verrà rilasciata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida altri 6 mesi. 

Il titolare di patente di categoria "A", che intende conseguire la categoria "B", attualmente non deve sostenere l'esame teorico, pertanto accede direttamente all'esame di guida e non si applicano le norme di cui sopra.


Si ricorda che per i primi tre anni dal conseguimento della categoria "B", in qualità di neopatentati non è consentito superare la velocità di 100 Km/h in autostrada e di 90 Km/h nelle strade extraurbane principali.

Guida accompagnata
Articolo 115 Legge 120 29 Luglio 2010
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".

DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO:

- 4 foto

- carta d'identità e/o patente

- certificato anamnestico rilasciato dal medico curante o di fiducia

- certificato rilasciato dal medico monocratico

Le lezioni teoriche e le lezioni pratiche vengono effettuate presso la nostre sede


 

Realizzazione e gestione tecnica del sito a cura di
iprov.com Iprov.com
Grafica, design e comunicazione
cosmobile.net Cosmobile.net
Sviluppo e gestione dati