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La patente di categoria "B" si può conseguire a 18 anni e permette di condurre tra l'altro autovetture, autovecoli fino a 3,5 t. e solo in Italia motocicli fino a 125 di cilindrata e potenza non superiore a 11 Kw.
A chi ha fatto domanda per sostenere gli esami l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ( "Foglio Rosa") viene rilasciata solo dopo il superamento della prova di teoria che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Al superamento della prova di teoria verrà rilasciata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida altri 6 mesi. Il titolare di patente di categoria "A", che intende conseguire la categoria "B", attualmente non deve sostenere l'esame teorico, pertanto accede direttamente all'esame di guida e non si applicano le norme di cui sopra.
Si ricorda che per i primi tre anni dal conseguimento della categoria "B", in qualità di neopatentati non è consentito superare la velocità di 100 Km/h in autostrada e di 90 Km/h nelle strade extraurbane principali.
Guida accompagnata Articolo 115 Legge 120 29 Luglio 2010 1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 1-quater. sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".
DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO:
- 4 foto
- carta d'identità e/o patente
- certificato anamnestico rilasciato dal medico curante o di fiducia
- certificato rilasciato dal medico monocratico Le lezioni teoriche e le lezioni pratiche vengono effettuate presso la nostre sede
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