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Il DM, che regolamenta il rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio, entra in vigore dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il 23.12.2011 ed è così strutturato: 1 - Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato al DM ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo. 2 - Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata La ricevuta è rilasciata con scadenza alla data di compimento del diciottesimo anno di età o della scadenza della patente se antecedente a quella di scadenza del compimento del diciottesimo anno ed è revocata qualora vengano commesse violazioni che prevedano la sospansione o la revoca della patente. 3 - Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata Per il rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore cui sia stata rilasciata la ricevuta, deve frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola, di almeno dieci ore effettive di guida. 4 - Libretto delle lezioni di guida Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, vidimato dal competente UMC prima del suo utilizzo, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, da compilarsi con carta a ricalco, firmato da istruttore e allievo. 5 - Autorizzazione alla guida accompagnata L'autorizzazione alla guida accompagnata viene rilasciata dall'UMCma seguito presentazione attestato del corso effettuato e il nominativo degli accompagnatori (massimo tre). È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati. 6 - Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati Gli accompagnatori alla guida accompagnata, 7 - Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola il minore deve avere con sè l'apposita ricevuta e la patente di cui è titolare. 8 - Contrassegno Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente, mentre i veicoli delle autoscuole sono muniti della scritta "scuola guida", sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico. 9 - Computo lezioni di guida Entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida per guida accompagnata si computano ai fini dell'acquisizione della patente di guida di categoria B, a meno che il candidato al conseguimento della patente sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. |



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