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Carta di qualificazione del conducente


Prot. n. 38096/RU - File avviso n. 16/2007

Roma, 19 aprile 2007

Con riferimento al termine di entrata in vigore dei decreti applicativi della carta di qualificazione del conducente, datati 7 febbraio 2007 e pubblicati nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana in data 5 aprile 2007, S.O. n. 80 , si invitano codesti uffici a non procedere al rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione da esame, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 286/05, per le patenti C e per i CAP KD conseguiti a far data 5 aprile u.s. invero, questa direzione sta procedendo ad acquisire presso il competente ufficio del ministero della giustizia qualificato parere in ordine alla possibilità che i decreti in parola siano da ricomprendersi tra gli atti normativi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) del DPR 28 dicembre 1985, n. 1092, per gli effetti di cui all’art. 7 dello stesso decreto (vacatio legis di 15 giorni dalla data della pubblicazione): ciò anche in considerazione delle nuove disposizioni normative in materia di competenze dirigenziali, introdotte con il decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni. Pertanto, cautelativamente, la posizione di questa direzione è quella di considerare la data di entrata in vigore dei decreti in parola quella della loro pubblicazione e di negare, al momento, il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall’esame a tutti coloro che siano titolari di patenti C o ai CAP KD rilasciati dal 5 aprile 2007. La scrivente direzione generale si riserva di comunicare ulteriori disposizioni in coerenza con le informazioni che perverranno dal Ministero della giustizia.

Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.


DECRETO 7 febbraio 2007

Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.
(Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 96, G.U. n. 80 del 05/04/2007)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che estende la disciplina dell'art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente;

Visto che il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, estende la disciplina dell'art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche al certificato di abilitazione professionale di tipo KB;

Decreta:

Art. 1.
Cumulo del punteggio

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni si applica alla carta di qualificazione di conducenti residenti in Italia.

2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 1° marzo 2005, n. 32, e dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non si cumula, nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida per il trasporto di persone e di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di cose.

3. Il punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

4. L'applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada alla carta di qualificazione del conducente decorre dopo dodici mesi dall'avvio delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall'esame.

Art. 2.
Esame di revisione in caso di azzeramento del punteggio

1. In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della carta di qualificazione del conducente deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa.

2. L'esame di revisione di cui al comma 1 si svolge sull'intero programma e secondo le modalita' previste per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

3. L'esito positivo dell'esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente.

4. In caso di decurtazione dell'intero punteggio sia dalla carta di qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di revisione secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.

Art. 3.
Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti

1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dagli enti individuati dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

2. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso le sedi autorizzate.

Art. 4.
Programmi dei corsi per il recupero dei punti

1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti.

2. Il programma dei corsi di cui al comma 1 e' il seguente:
a) segnaletica stradale (un'ora);
b) norme di comportamento sulla strada (quattro ore);
c) cause degli incidenti stradali (due ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (due ore);
e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di soccorso (un'ora);
f) disposizioni sanzionatorie (due ore);
g) responsabilita' nel trasporto collettivo di persone (due ore);
h) responsabilita' nel trasporto di cose (due ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (due ore);
l) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (un'ora);
m) malattie professionali connesse all'attivita' dei conducenti (un'ora).

Art. 5.
Svolgimento dei corsi

1. L'avvio del corso e' comunicato al competente ufficio motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.

2. Eventuali variazioni dei calendari sono tempestivamente comunicate al competente ufficio motorizzazione civile.

3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non puo' avere durata superiore a tre ore giornaliere. Sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l'attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate.

Art. 6.
Frequenza dei corsi

1. Non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio e' possibile frequentare un solo corso.

2. L'iscrizione al corso e' subordinata al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detta comunicazione e' ritirata al momento dell'iscrizione dall'autoscuola o dall'ente che organizza il corso.

3. Non e' possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione dei conducenti o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ed un corso per il recupero dei punti della patente di guida.

Art. 7.
Iscrizione e registri dei corsi

1. Gli allievi dei corsi di cui all'art. 1 sono iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 1.

2. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata nel «registro di frequenza» (conforme al modello previsto all'allegato 2), sul quale sono altresi' annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli allievi. L'assenza di un allievo e' annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.

3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile e sono conservati per almeno cinque anni.

Art. 8.
Attestazione di frequenza

1. Al termine del corso di recupero dei punti, l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, per l'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

Art. 9.
Verifica della regolarita' dei corsi per il recupero
dei punti della carta di qualificazione del conducente

1. Al fine di verificare la regolarita' dei corsi, gli uffici motorizzazione civile o gli organi di Polizia su richiesta dei medesimi effettuano visite ispettive, di cui redigono verbale.
Eventuali irregolarita' sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola o dell'ente.

2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi per il recupero dei punti, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione ad effettuare corsi per la formazione iniziale e periodica relativi alla carta di qualificazione del conducente e conseguenti corsi per il recupero dei punti.

3. Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile competente per territorio dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.

4. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi piu' volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.

Art. 10.
Decorrenza del recupero del punteggio

1. Il competente ufficio motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe degli abilitati alla guida a seguito della trasmissione dell'attestato di frequenza effettuata dall'autoscuola o dell'ente entro tre giorni dalla data di fine corso.

2. Qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della carta di qualificazione anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma sostiene l'esame di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Il capo del Dipartimento: Fumero

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.


MINISTERO DEI TRASPORTI


DECRETO 7 febbraio 2007

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.
(Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 96, G.U. n. 80 del 05/04/2007)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita' per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;

Considerata l'esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per esame;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validita';

Decreta:

Art. 1.
Autorita' competente al rilascio della carta
di qualificazione del conducente

1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 2.
Rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione

1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD ;
b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.

2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, e' presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:
a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (7 aprile 2007, ndr);
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6 luglio 2007, ndr);
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6 settembre 2007, ndr);
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6 novembre 2007, ndr).

3. Non puo' piu' essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La validita' delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.

Art. 3.
Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;
5) a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10) la data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie.

2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.

Art. 4.
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione

1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per rinnovo di validita' o per duplicato per deterioramento, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1° dicembre 1986, n. 870), nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o distruzione deve essere allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Art. 5.
Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione
per conducenti

1. Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.

Art. 6.
Conversione e duplicato della carta di qualificazione
per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo puo' essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo puo' essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorita' dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validita' e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

Art. 7.
Rinnovo di validita' della carta di qualificazione per conducenti

1. La validita' della carta di qualificazione del conducente e' rinnovata dall'ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l'autoscuola o l'ente che ha svolto il corso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validita', detto ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta.

2. Al termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente e' subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa, nonche' alla presentazione di una domanda cui sono allegate le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente.

3. La validita' della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validita' della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso.

4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone puo' essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' da parte del suo titolare.

Art. 8.
Rilascio dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KC e KD

1. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono piu' rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.

2. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono piu' rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.

3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi dell'art. 2.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Il capo del Dipartimento: Fumero

Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.


DECRETO 7 febbraio 2007

Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
(Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 96, G.U. n. 80 del 05/04/2007)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di qualificazione iniziale e dei corsi di formazione periodica per i conducenti professionali;

Considerata l'esigenza di dettare norme per l'organizzazione dei corsi, nonche' di stabilire le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;

Decreta:

Art. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica

1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

Art. 2.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte delle autoscuole

1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto.

2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole richiedono il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. Il SIIT, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare, l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature deve essere comunicata al SIIT competente per l'aggiornamento del nulla osta.

3. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica comunica al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.

Art. 3.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole

1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).

2. Limitatamente alla formazione periodica, possono svolgere corsi anche aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di ad-detti alla guida non inferiore a ottanta unita'.

3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata sia per l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione puo' essere rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, ovvero, per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma.

4. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2.

5. L'ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto.

6. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida. I corsi si svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.

7. L'ente comunica al SIIT trasporti territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

Art. 4.
Locali ed attrezzature

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono altresi' dimostrare di avere la disponibilita':
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.

3. Il materiale didattico di cui al comma 2, puo' essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.

4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprieta' o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore deve essere presentato con un minimo di 10.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore presentato con un minimo di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

5. Gli enti di cui all'art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone.

Art. 5.
Finalita' dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti con riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi presteranno la loro attivita'. I docenti avranno altresi' cura di richiamare l'attenzione degli allievi sulla necessita' di una guida che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana, nonche' valorizzi l'attivita' dell'impresa presso cui operano.

Art. 6.
Programma dei corsi di formazione iniziale

1. Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo per la cui guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero su un veicolo per la cui guida e' necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
Nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di conducente.

2. Il programma del corso teorico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
MOD.2) peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalita' e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita' degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
MOD.7) capacita' di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (15 ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita' lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacita' di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.10) capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);

b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) - (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.), (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);

c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalita' di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore).

3. Il programma del corso pratico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:
a.1) guida in autostrada;
a.2) guida notturna;
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria;
a.4) sostituzione pneumatico;
a.5) montaggio catene da neve;
a.6) uso del cronotachigrafo;
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.);

b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita';
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
b.4) uso degli estintori;

c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri.

4. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non piu' di dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). L'allievo assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per poter essere ammesso all'esame. E' obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario.

Art. 7.
Svolgimento dei corsi di formazione iniziale

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3. Le lezioni giornaliere devono avere durata non inferiore a quattro ore e non superiore ad otto ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

2. Non e' consentito frequentare due o piu' corsi contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.

3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, com-ma 2, lettera c).

4. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, com-ma 2, lettera b).

5. I titolari di attestato di idoneita' professionale all'accesso della professione che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) ed effettuano le lezioni pratiche.

6. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale devono essere iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 3. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal «registro di frequenza» (conforme al modello previsto all'allegato 4). Sul «registro di frequenza» e' annotata, oltre alla presenza, la data e l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante e' annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e devono essere conservati per almeno cinque anni.

7. Al termine del corso l'autoscuola o l'ente rilasciano, all'allievo, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 5.

Art. 8.
Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea
o allo Spazio economico europeo

1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validita'.

Art. 9.
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente

1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa.
La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).
Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire.
Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti.
La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.

2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.

3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c). La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.

4. L'esame dei candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, gia' in possesso di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione, relativa al medesimo settore, consiste in una prova svolta tramite questionario comprendente sessanta quesiti ed attiene agli argomenti di cui al punto a), del comma 2, dell'art. 6. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.

5. Al candidato che ha superato l'esame e' rilasciata la relativa carta di qualificazione del conducente.

6. Gli esami sono svolti da funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

7. L'esame e' svolto presso un ufficio motorizzazione civile.

8. L'esame deve essere svolto entro un anno dalla fine del corso, trascorsi i quali, il candidato dovra' frequentare un nuovo corso per essere ammesso all'esame.

9. Nel caso di esito negativo dell'esame di abilitazione, il candidato non puo' sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno un mese dalla data del precedente esame.

10. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea esibiscono, al momento dell'esame, pena la non ammissione all'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validita', ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 10.
Questionari d'esame

1. I quesiti sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualita'.

2. La Direzione generale per la motorizzazione puo', altresi', predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'art. 9.

Art. 11.
Corsi di formazione periodica

1. I corsi di formazione periodica di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono svolti dalle autoscuole e dagli enti ai sensi dell'art. 3.

2. Il programma del corso di formazione periodica e' solo teorico ed e' suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:
a) programma comune:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita' del conducente (docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
b) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).

3. Il corso di formazione periodica puo' essere effettuato a partire dai sei mesi antecedenti la data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente; nel caso la carta sia scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua frequentando esclusivamente il corso di formazione periodica. Il titolare della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni procede al suo rinnovo frequentando un corso di formazione periodica e sostenendo le prove d'esame di cui all'art. 9, comma 1.

4. Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 6, preventivamente vidimato dall'ufficio motorizzazione civile.

5. Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse, al massimo, tre ore di assenza.

6. Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate, alla presenza di un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali, il cui contenuto di conformita' ai programmi e' attestato dal responsabile del corso.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal registro di frequenza (conforme all'allegato 7), sul quale l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita. L'assenza e' annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio delle lezioni. I registri hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione civile e devono essere conservati per almeno cinque anni.

7. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e' rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.

Art. 12.
Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione
a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica

1. Gli uffici motorizzazione civile e gli organi di Polizia, su richiesta degli uffici motorizzazione civile effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonche' la regolarita' dei corsi. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita' riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente.

2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.

3. Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.

4. Accertata la mancanza di uno o piu' requisiti necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, l'ufficio motorizzazione civile emana atto di diffida per l'eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle irregolarita' accertate. Nel caso di inottemperanza alla diffida, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che adottano, la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.

5. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi piu' volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.

Art. 13.
Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di cui all'art. 9, l'esame si svolge con il metodo orale. Detto esame e' svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE.(1 parte)


CIRCOLARE N. 29092/23.18.03 DEL 27/03/2007-

Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti emanati
in attuazione del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha, tra
l’altro, recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti
professionali:
• decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 recante "Enti per la formazione
dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d’esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371
"Rilascio della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 372,
recante "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente".
In particolare, la sopracitata direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti
professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e
D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si
consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il
relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all’art.
116, comma 8, del codice della strada e dell’art. 311 del relativo regolamento.
Coerentemente, quindi, con tale previsione è stato previsto, come di seguito verrà
illustrato, un regime transitorio durante il quale i titolari di patente di guida della
categoria C e CE ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno
ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza obbligo di sostenere il relativo
esame.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle
forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro
disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in
circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente
di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non
commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non
costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai
conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.

2. Conseguimento della carta di qualificazione del conducente
Ai sensi dell’art. 15 del D. L. vo 286/2005, la CQC è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone
o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al
trasporto di persone, di merci o a entrambi.
Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa
frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla
guida di veicoli.
Il programma del corso di formazione iniziale è stabilito all’art. 6 del D.M. 7 febbraio
2007, in corso di pubblicazione. Detto corso prevede un programma comune per i titolari
di tutte le patenti di guida e due parti speciali, una dedicata agli aspiranti al
conseguimento della CQC per il trasporto di cose, ed una per la preparazione al
conseguimento della CQC per il trasporto di persone.
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di persone che già hanno
conseguito la CQC per il trasporto di cose, per poter essere ammessi agli esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art 6,
comma 2, lettera b) del D.M. 7 febbraio 2007).
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di cose che già hanno conseguito la
CQC per il trasporto di persone, per poter essere ammessi agli esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art 6,
comma 2, lettera c) del D.M. 7 febbraio 2007). Ulteriore riduzione del programma del corso di formazione iniziale è prevista per i candidati al conseguimento della CQC che già sono titolari dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore. In tal caso detti candidati dovranno frequentare esclusivamente la parte generale del corso di formazione
iniziale (art 6, comma 2, lettera a) del D.M. 7 febbraio 2007).
Per essere ammesso all’esame il candidato deve presentare all’Ufficio Motorizzazione
civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il
corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione
della domanda;
b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami
per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);
c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
domanda)
d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
CQC).
Nel caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di pagamento di cui al punto d) può
essere restituita al candidato che potrà utilizzarla per una successiva istanza.
L’esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso cui il candidato ha
presentato domanda di conseguimento della CQC.
L’esame, consta di due prove, entrambe di durata di centoventi minuti; la prima, di
carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione
che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si svolgono tramite questionario: i
candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera "V" o "F" a seconda che considerino
quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il numero di risposte
errate è, al massimo, di sei.
L’art. 13 del D.M. 7 febbraio 2007 stabilisce una procedura d’esame provvisoria, in attesa
che il Dipartimento per i trasporti terrestri elabori i quiz d’esame per il conseguimento
della CQC. Durante il periodo transitorio, dunque, l’esame è svolto in forma orale
congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri appartenenti
all’area C, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento
delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all’area tecnica.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le prove. L’esito
negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non idoneità all’esame
ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire la CQC
La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità del candidato.
Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati risultare idonei, si rinvia al
manuale operativo predisposto dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Nulla osta o autorizzazioni per svolgere corsi per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente
I corsi di formazione iniziale e periodica possono essere svolti:a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) dai centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che
svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;
c) dagli enti che hanno maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni
di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia
di autotrasporto, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.
Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, per svolgere i corsi devono
ottenere il nulla osta da parte del SIIT trasporti competente per territorio, secondo la
disciplina di cui all’art. 2 del D.M. 7 febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di nulla osta deve essere presentata, in bollo, al Direttore del SIIT
su modello conforme a quello previsto all’allegato 1 al D.M. 7 febbraio 2007.
Gli enti di cui al precedente punto c) possono operare esclusivamente previo rilascio di
autorizzazione da parte della scrivente Direzione Generale, ai sensi all’art. 3 del D.M. 7
febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di autorizzazione deve essere presentata, in bollo, al Direttore
Generale per la Motorizzazione su modello conforme a quello previsto all’allegato 2 al
citato D.M. 7 febbraio 2007.
Sia i SIIT che la Direzione Generale per la Motorizzazione si avvarranno, per la verifica
dei requisiti necessari per ottenere il rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta, delle
visite ispettive svolte dai funzionari degli Uffici Motorizzazione civile territorialmente
competente.
In particolare, le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione
devono dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti nel D.M. 7 febbraio 2007:
a) per quanto concerne i locali:
- un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano
disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per
l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di
superficie dell’aula. L’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
b) il seguente materiale didattico:
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con le segnalazioni
stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i dispositivi per
ridurre l'inquinamento atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli interventi di
primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti diraffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa
d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli
autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una
ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti il
motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e
gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli
organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
Tutto il materiale didattico di cui al comma 2, può essere sostituito con supporti
audiovisivi o multimediali.

c) veicoli:
c1) le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica devono avere i seguenti
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
c.1.1) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi,
lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri
capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre
di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché
del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
c.1.2) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un
rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva
pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i
veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e
devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la
marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle del trattore;
c.1.3) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari
o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80
km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
c.1.4 un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c),
combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250
chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri;
c2) gli enti di formazione devono dimostrare la disponibilità dei veicoli di cui al
punto c1); nel caso in cui un ente intenda fruire di veicoli in comodato, alla
richiesta di autorizzazione deve essere allegato il contratto di comodato - registratoai sensi delle norme vigenti - in cui è indicato espressamente il veicolo o i veicoli
che il comodante concede in disponibilità all’ente stesso.
c3) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose possono disporre
solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.1) e c.1.2);
c4) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone possono
disporre solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.3) e c.1.4);
d) per quanto concerne il personale docente:
- insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
- medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
- esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in
un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi
specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto. Sono equiparati
all’esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria che abbiano
conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, nonché chi ha svolto per almeno tre anni
negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione
connessi all’attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può essere attestato anche per
mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
Ogni variazione intervenuta nell’organico del personale docente o del parco veicolare
deve essere tempestivamente comunicato all’autorità che ha rilasciato il nulla osta o
l’autorizzazione a svolgere i corsi, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 12,
comma 4 del D.M. 7 febbraio 2007

4. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
L’autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l’ente autorizzato hanno l’obbligo di
comunicare per iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio di
ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
Scopo della suddetta comunicazione risiede nella necessità, per l’Ufficio, di avere un
riscontro cartaceo dell’organizzazione di ogni singolo corso, per effettuare i necessari
controlli ispettivi.
Gli Uffici Motorizzazione civile effettueranno le ispezioni per verificare l’effettivo, regolare
e corretto svolgimento dei corsi. L’attività ispettiva può essere svolta, su incarico del
Direttore dell’Ufficio, da funzionari appartenenti almeno all’area B, posizione economica
B3. Eventuali anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono essere comunicate
sollecitamente al SIIT competente, ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazioneche, adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui all’art. 12
del D.M. 7 febbraio 2007.
Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 7 febbraio 2007, gli Uffici Motorizzazione civile possono
chiedere agli organi di polizia di svolgere le ispezioni per l’accertamento della regolare
esecuzione dei corsi per il conseguimento della CQC.
Per consentire un’adeguata attività ispettiva anche nella fase delle esercitazioni pratiche,
nella comunicazione di avvio del corso deve anche essere indicato il calendario delle
lezioni pratiche, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Al
riguardo, l’art. 6, comma 1, del D.M. 7 febbraio 2007 prevede che nell’ambito delle ore di
lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non
muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di
autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di
conducente.
Le date di recupero delle lezioni sia teoriche che pratiche, cui gli allievi sono risultati
assenti devono essere comunicate all’Ufficio motorizzazione civile competente entro il
primo giorno lavorativo successivo alla fine del corso ordinario. Ai sensi di quanto
previsto all’art. 6, comma 4, tutte le lezioni di recupero devono aver luogo entro un mese
dalla fine del corso ordinario. Secondo la previsione di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. 7
febbraio 2007, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza,
di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti specialistici relativi al trasporto di
merci o al trasporto di persone. L’allievo assente per un numero di ore superiore a
ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all’esame, deve dimostrare di aver
recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario. L’allievo assente
per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l’intero corso per poter essere
ammesso all’esame. È obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di guida.
Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine
del corso ordinario.

5. Svolgimento dei corsi di formazione periodica
Il rinnovo quinquennale della CQC è subordinato alla frequenza di un corso di formazione
periodico di trentacinque ore, in cui vengono trattate le materie indicate all’art. 11 del
D.M. 7 febbraio 2007.
Conformemente a quanto prescritto per i corsi di formazione iniziale, l’autoscuola, il
centro di istruzione automobilistica o l’ente autorizzato hanno l’obbligo di comunicare per
iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio di ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
I corsi di formazione periodica si svolgono presso le sedi delle autoscuole, dei centri di
istruzione automobilistica o degli enti autorizzati. L’art. 2, comma 2 del D.M. 7 febbraio
2007, consente lo svolgimento dei corsi in parola anche presso aziende esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o
locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità.
La richiesta di autorizzazione a svolgere corsi di formazione periodica presso la sede
designata dalle aziende sopra menzionate deve essere proposta alla scrivente Direzione
Generale. Le aziende in questione devono disporre dei locali e materiale didattico di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. 7 febbraio 2007.
Nel caso in cui il corso di formazione è svolto utilizzando sistemi multimediali, ilresponsabile dell’autoscuola o dell’ente deve allegare alla comunicazione di avvio del
corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta che il corso è svolto in conformità ai
programmi stabiliti all’art. 11 del D.M. 7 febbraio 2007.
Per svolgere corsi con sistemi multimediali, gli enti devono disporre di almeno cinque
postazioni personal computer. Ogni allievo firmerà sul registro di frequenza l’orario di
inizio e di fine lezione. Il responsabile del corso vigilerà sull’effettiva frequenza.
Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola, il centro di istruzione
automobilistica o l’ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza e comunicano,
tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del
corso al competente Ufficio Motorizzazione civile, l’elenco di coloro che hanno frequentato
il corso secondo le istruzioni che saranno fornite dal CED del Dipartimento per i trasporti
terrestri). L’Ufficio Motorizzazione civile che riceve l’elenco procede, entro sette giorni
lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una carta di qualificazione del
conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente è
subordinato al ritiro della CQC da rinnovare (ovvero all’acquisizione di una copia di
eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa), nonché alla
presentazione di una domanda redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente.
La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della
precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della
carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla
scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre
dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso.

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.


DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7 (DECRETO BERSANI)


Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese. (In vigore dal 2/2/2007)
(Pubblicato nella G.U. del 01/02/2007, n. 26)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);


Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;


Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;


E m a n a


il seguente decreto-legge:


(omissis)


1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.


2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.


3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.


4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o accompagnatore turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.


5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.


6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.


7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.


8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».


9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico».


Art. 15.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007




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